Capo abrogato dal D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20/03/1998, n. 66. Successivamente, la L. 16/06/1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2/06/1999, così recitava:

"Capo II - DEL PRETORE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

(commento di giurisprudenza)

Art. 30 Sede della pretura

La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia.

 

Art. 31 Composizione dell'ufficio

La pretura è retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti più magistrati e vice pretori onorari.

Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello.

 

Art. 32 Nomina ed eventuali incarichi dei vice-pretori onorari

Possono essere nominati vice-pretori onorari i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori esercenti che hanno compiuto l'età di anni 25. La loro nomina è fatta per un triennio e può essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati più dei due vice-pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

Se nelle preture indicate nella tabella M annessa al presente ordinamento mancano gli uditori giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice-pretori onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice-pretore onorario, fino a che dura l'incarico speciale, sono corrisposte le indennità spettanti all'uditore vice-pretore che egli sostituisce. L'incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e può essere sempre revocato. Il numero di vice-pretori onorari, ai quali può essere conferito tale incarico speciale, è determinato dal regolamento.

 

Art. 33 Funzioni ed attribuzioni del pretore

Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:

 di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa;

 di giudice in materia penale;

 di giudice tutelare.

Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi; le altre attribuzioni che gli sono deferite.

 

Art. 34 Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture

I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'art. 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni.

I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori.

Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.

 

Sezione II - DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE PRETURE COSTITUITE IN SEZIONI

Art. 35 Costituzione delle preture in sezioni

Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.

In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'art. 39.

 

Art. 36 - Sezioni promiscue

E' consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

Le preture di cui all'articolo precedente, alle quali sono addetti non più di quattro magistrati, compresi gli uditori vice-pretori, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.

 

Art. 37 - Determinazione delle sezioni e successive modificazioni

Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture di cui all'art. 35 provvede, con suo decreto, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d'appello. Se occorre modificare la ripartizione, il Ministro provvede nella stessa forma con effetto dall'inizio del successivo anno giudiziario, salvo casi di urgenza.

 

Art. 38 - Attribuzioni del titolare

Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.

 

Art. 39 - Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni

Ciascuna sezione è composta da uno o più magistrati.

La prima sezione è presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce. Le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal più elevato in grado o dal più anziano dei magistrati che vi sono addetti, e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura.

All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'art. 7-bis (83).

I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate.

 

Sezione III - DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA

Art. 40 - Costituzione delle sedi distaccate di pretura

Nei comuni indicati nella tabella C annessa al presente ordinamento, sono costituite sede distaccate di pretura, con la circolazione per ciascuna di esse stabilita.

In dette sedi il pretore può recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata.

I segretari e vice-segretari comunali possono fare le veci del cancelliere.

L'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario dell'ufficio di conciliazione o il messo comunale delegato dal podestà fa le veci dell'ufficiale giudiziario, salvo che concorrano speciali motivi.

 

Art. 41 Istituzione e soppressione di sedi distaccate

La istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di pretura è disposta, quando ne ricorre la necessità o la convenienza, con decreto reale, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze.

Il funzionamento delle sedi distaccate di pretura è regolato da norme particolari."

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