Articolo abrogato dalla L. 14/10/1974, n. 524 e successivamente dalla L. 25/08/1991, n. 287: “Art. 96 - (art. 94 T.U. 1926) - L'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il podestà.

Senza speciale autorizzazione del prefetto, l'ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e l'ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15/05/e il 31 ottobre, né oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 01/11/e il 14 maggio.

Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili.

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