Articolo abrogato dal D.L. 30/12/1989, n. 416 (L. 28/02/1990, n. 39), a sua volta abrogato dalla L. 06/03/1998, n. 40: “Art. 142 - (art. 143 T.U. 1926) - Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso.”

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