L’art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), comma 912 R, prevedeva che in via temporanea e fino al 31/12/2019 - in deroga all’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2 - le stazioni appaltanti potessero procedere ad affidamenti di lavori:

- di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 Euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

- di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 Euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.

Come detto la norma è stata abrogata con decorrenza dal 18/06/2019 ad opera della L. 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019. La norma è tuttavia rimasta in vigore dal 01/01/2019 al 17/06/2019, periodo durante il quale, per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti hanno potuto procedere come sopra indicato.

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