La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in 3 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2007 e nei due periodi d’imposta successivi. Successive norme, nel prorogare il beneficio, hanno anche modificato le modalità di rateizzazione dello stesso. In particolare, per le spese sostenute:

- per le spese sostenute nel 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 (art. 1 della L. 244/2007, comma 24 R);

- per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, la detrazione doveva essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo (art. 29 del D.L. 185/2008, comma 6);

- dal 2011 in poi, la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 1 della L. 220/2010, comma 48 R).

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