Il comma 3 dell’art. 6 del D. Leg.vo 115/2008, disponeva che “a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi (…)”.

In base a tale norma, pertanto, dal 01/01/2009, il contribuente era tenuto a scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (vedi anche Risoluzione 26/01/2010 n. 3/E) e, se si fosse avvalso della detrazione, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa a sfavore nel momento in cui avesse ricevuto i contributi da enti locali o da organismi comunitari (Circolare 23/04/2010 n. 21/E, risposta 3.3 R).

Il menzionato comma 3 dell’art. 6 del D. Leg.vo 115/2008 è stato abrogato, a decorrere dal 03/01/2013, dall’art. 28 del D. Leg.vo 28/2011, comma 5.

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