Articolo abrogato dal D. Leg.vo 04/05/2006, n. 182, così recitava:

“Art. 36. — Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante il detto termine.

Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a conoscersi insufficiente.”

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