Articolo abrogato dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il termine è stato prorogato al 30 giugno 2002, dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463) e, successivamente, al 30 giugno 2003 dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185).

L’articolo così recitava:

“Art. 11. - (Annullamento della concessione)

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’ ufficio tecnico erariale. La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

2. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all’articolo 13.”

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