Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148, così recitava:

“Art. 13. (Norme in materia di contratti di solidarietà) — 1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Comma abrogato dal D.L. 16/05/1994, n. 299 (L. 19/07/1994, n. 51).

 

L’articolo 46, comma 5 del D. Leg.vo 148/2015 ha disposto che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio al presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D. Leg.vo 148/2015.

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