Ai sensi dell’articolo 1, comma 566 della L. 11/12/2016, n. 232 le disposizioni del presente comma, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

Ai sensi dell’art. 1, comma 66, della L. 30/12/2018, n. 145, le disposizioni  di cui al presente comma si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 690 della L. 27/12/2019, n. 160 le disposizioni del presente comma, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni dell’articolo 1, comma 690 della L. 27/12/2019, n. 160 gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Ai sensi dell'art. 1, comma 106, della L. 29/12/2022, n. 197, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 1, comma 106, della L. 29/12/2022, n. 197, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

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