Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) limitatamente ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Si veda l'art. 29, comma 7, del D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122).

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