Articolo modificato dall'art. 18, della L. 28/02/1985, n. 47; dall'art. 21, comma 2, della L. 28/01/1977, n. 10; sostituito dall'art. 10, della L. 06/08/1967, n. 765 e, successivamente, abrogato dall'art. 136, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003.

Termine inizialmente stabilito al 1° gennaio 2002 e, successivamente, prorogato dal D.L. 23/11/2001, n. 411 (L. 31/12/2001, n. 463), al 30 giugno 2002; dal D.L. 20/06/2002, n. 122 (L. 01/08/2002, n. 185) al 30 giugno 2003.

L’articolo così recitava:

“Art. 31 - Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori

1. Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.

2. Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il Demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

3. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.

4. Abrogato

5. La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

6. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.

7. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

8. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e delle località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

9. Chiunque può prendere visione presso gli Uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

10. La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

11. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.

12. Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione.”

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