Comma sostituito dalla L. 27/12/2019, n. 160 e abrogato dal D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77).

Il comma 2 dell’articolo 1 così recitava:

“L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi.”

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