La Sent. Corte Cost. 15/07/1976, n. 179 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nelle parti in cui le relative norme disponevano:

a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;

b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973;

c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltreché per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;

d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.

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