Articolo abrogato dalla L. 16/12/1999, n. 479, così recitava:

"Art. 488 (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato) — 1. Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l'imputato anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso."

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