Articolo abrogato dal D. Leg.vo 07/03/2005 n. 82 a decorrere dal 1/1/2006. L’articolo 29-ter così recitava: “Art. 29-ter (R) - Uso di pseudonimi - 1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.”

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