Comma inserito dall’art. 1, comma 350, della L. 27/12/2006, n. 296; sostituito dall’art. 1, comma 289, della L. 24/12/2007, n. 244; modificato dall’art. 29, comma 1-octies, del D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14); dall’art. 8, comma 4-bis, del D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010, n. 25) e, successivamente abrogato dall’art. 11, comma 5, del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, così recitava:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW".

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