Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.L. 29/12/2009, n. 193 (L. 22/02/2010, n. 24) ha disposto che fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del presente decreto, i diritti di copia di cui al presente allegato sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

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