Comma modificato dall'art. 46, comma 1, del D. Leg.vo 30/12/2010, n. 235 e, successivamente, abrogato dall'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 26/08/2016, n. 179, così recitava:

“2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l’istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID.”

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