Articolo modificato dall'art. 23, comma 1, della L. 30/12/1991, n. 413; dall'art. 9, comma 1, del D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413) e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473, così recitava:

“Art. 52 - Omissione e tardività del pagamento (Art. 52 D.P.R. n. 637/1972)

1. Se l'imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo.

2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.”

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