Articolo abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 34 - Sanzioni amministrative

1. Il titolare dell'autorizzazione unica che non trasmette il rapporto di cui all'articolo 16, comma 2 o lo trasmette incompleto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica che omette di effettuare le ispezioni, i test e le analisi di cui all'articolo 13, comma 13, lettera f) ovvero non le effettua secondo le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 50.000.000 di euro.

3. I soggetti tenuti alla corresponsione dei benefici compensativi di cui all'articolo 23 che non ottemperano agli obblighi di versamento dei benefici stessi entro i termini previsti dalle convenzioni di cui al comma 5 del predetto articolo e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7 dell'articolo medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 10 milioni di euro.

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entità, tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'Agenzia, con ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei casi di maggiore gravità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi, ovvero della revoca dell'autorizzazione.

8. I ricorsi avverso le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Agenzia.”

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