Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.L. 17/10/2016, n. 189 (L. 15/12/2016, n. 229) in considerazione dell’impegno straordinario connesso con la gestione dell’emergenza, in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui al presente comma, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

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