Titolo abrogato dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 06/10/2018, n. 127, così recitava:

"Titolo V - Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I - Disposizioni relative al personale dei gruppi sportivi

Art. 145. - Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c);

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.

 

Art. 146. - Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità

1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;

d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

 

Art. 147. - Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.

2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.

3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.

 

Capo II - Disposizioni relative al personale della banda musicale

Art. 148. - Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale

1. Per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 145, 146 e 147. I riferimenti alla qualità di atleta, ai gruppi sportivi e ai titoli sportivi, contenuti nei predetti articoli, si intendono effettuati, rispettivamente, alla qualità di orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali."

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