Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 22/01/2004 n.42. L'articolo 152 così recitava: "1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene, di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionari tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo."

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