Ai sensi dell’art. 1, comma 6, della L. 23/12/1992, n. 498, la disposizione di cui al presente comma è prorogata sino al 31 dicembre 1993; la sospensione della concessione di mutui non si applica, oltre che ai mutui già esclusi dalla predetta disposizione, ai mutui per l'edilizia scolastica di cui alla legge 23 dicembre 1991, n. 430, ai mutui per il finanziamento degli oneri del contratto degli autoferrotranvieri di cui al D.L. 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla L. 21 marzo 1991, n. 97, nonché ai mutui di cui all'articolo 29, comma 2, L. 11 marzo 1988, n. 67, per lire 20 miliardi nel 1993.

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