Comma modificato dall’art. 14, comma 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172) e, successivamente, abrogato dall’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133).

La disposizione si applicava anche ai procedimenti in corso al 21/11/2019; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, erano stati prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dall’articolo 4-bis del D.L. 21/09/2019, n. 105 (L. 18/11/2019, n. 133), se maggiore di quella anteriormente prevista.

Il comma così recitava:

“1-bis. I pareri di cui al comma 1 e, nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all’Unione europea, 1-ter sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.”

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