N67 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’articolo 41 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dal presente comma come prorogato dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40), è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo 2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all’articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.

Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all’esito delle verifiche di cui all’articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Dalla redazione