Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, della L. 17/01/1994, n. 47, così recitava:

“Art. 21.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:

a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);

c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonché le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto;

d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) ed e) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevedere che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione nè di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;

e) prevedere che il prefetto può richiedere alle imprese interessate le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dandone preventiva comunicazione all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalità di tipo mafioso.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le Amministrazioni, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto, né disporre o consentire le concessioni e le erogazioni di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di attività industriali di trasformazione, ovvero di attività agricole di imprese costituite in società di capitali, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto articolo 10-sexies.

4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato articolo 10-sexies della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.”

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