Comma abrogato dalla L. 28/12/2015, n. 208, a decorre dal 01/01/2016. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015. Il comma 2-bis dell’articolo 6 così recitava:

“2-bis. Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.”

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