La Sent. Corte Cost. 14/10/2022, n. 210 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b), del D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157), a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui al presente comma.

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