Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, a decorrere dal 19/04/2016.

Il comma 2 dell’articolo 31 così recitava:

“2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».”

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