Ai sensi dell'art. 1, commi 87 e 88, della L. 28/12/2015, n. 208, le detrazioni di cui al presente articolo, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica e si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Ai sensi dell’art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) la detrazione di cui al presente articolo, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei casi indicati all’art. 119 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, 56) ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dal presente articolo, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

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