Ai sensi dell’art. 42-bis del D.L. 162/2019, le “comunità energetiche rinnovabili” sono in sostanza associazioni tra cittadini e/o imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. Tali soggetti, operanti o abitanti nello stesso stabile, possono dotarsi di un impianto condiviso, con una potenza complessiva inferiore a 200 kW, e condividere l’energia prodotta o per il consumo immediato oppure per stoccarla in sistemi di accumulo (per essere utilizzata quando necessario).

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