Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate si fonda su quanto precedentemente precisato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il Parere n. 27/2018. Detto documento ha riconosciuto che gli interventi di demolizione e ricostruzione, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché rispettosi della definizione di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d), possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera i), relativi all’adozione di misure antisismiche, potendo rappresentare una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche.

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