L’art. 4 della L. 1395/1923, comma 3, dispone che, per ragioni di necessità o d’utilità evidente, gli incarichi possono essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell’albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento. L’art. 56 del R.D. 2537/1925 (Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) disciplina i limitati casi in cui le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi a soggetti non iscritti all’albo.

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