Ai sensi dell’art. 1, D. Leg.vo 99/2020:

- per “impianto di riciclaggio delle navi” si intende il cantiere navale di demolizione iscritto all’albo speciale delle imprese di demolizione navale di cui all’art. 19, comma 1, lett. c), L. 14/06/1989, n. 234, soggetto al Regolamento 1257/2013;

- per “operatore dell’impianto di riciclaggio” si intende la persona fisica o giuridica autorizzata alla gestione dell’impianto di riciclaggio;

- per “riciclaggio delle navi” si intende l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.

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