Rientrano nella nozione di “nuovo edificio” ai fini dell’applicabilità della norma anche le opere di ristrutturazione che, in ragione delle entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Cass. 03/03/2008, n. 5741).

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