Comma modificato dall’art. 25, comma 1, della L. 12/11/2011, n. 183 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 27, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

Il comma così recitava:

“Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino