Cfr., in tal senso, la circolare n. 16/E del 2021, ove è stato ribadito che per il Superbonus il d.l. n. 157 del 2021 non ha previsto ulteriori adempimenti, in quanto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione era già previsto nei commi 11 e 13 dell’articolo 119 e la nuova attestazione sulla congruità dei prezzi era già compresa nella predetta asseverazione richiesta per il Superbonus, che racchiudeva anche altri requisiti (tecnici e di raggiungimento di 2 classi energetiche). È stato, quindi, ribadito che i nuovi obblighi riguardavano le opzioni per la cessione e per lo sconto riferite ai Bonus diversi dal Superbonus.

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