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L. R. Veneto 30/10/1998, n. 25

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
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Capo I - Finalità e definizioni
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Art. 1 - Finalità della legge

1. La Regione, in attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e in armonia con la normativa comunitaria, nonché con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordiname

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Art. 2 - Trasporto pubblico locale

1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi svolti via terra, via acqua ed aerea, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di

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22061 11192522
Art. 3 - Servizi di trasporto ordinari, integrativi e sperimentali

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, classificati in:

a) ordinari;

b) integrativi;

c) sperimentali.

2. Sono servizi ordinari i servizi offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto.

3. Sono servizi integrativi i servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa, o

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Art. 4 - Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati

1. Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.

2. I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:

a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 20;

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Art. 5 - Servizi di trasporto pubblico locale

1. I servizi di trasporto pubblico locale, si distinguono in urbani, extraurbani ed interregionali.

2. Sono servizi urbani:

a) i servizi che si svolgono interamente nell'ambito

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Art. 6 - Bacino

1. Si definisce bacino l'unità territoriale di riferimento per l'esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione in materia di trasporto p

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Capo II - Ripartizione delle funzioni
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22061 11192527
Art. 7 - Funzioni della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale:

a) approva il Piano regionale del trasporto pubblico locale ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della Regione;

b) definisce gli indirizzi per la pianificazione, in particolare per i piani di bacino, per i piani del trasporto pubblico urbano e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico;

c) predispone la programmazione degli investimenti, raccordandola con quella dello Stato e degli enti locali;

d) individua i servizi minimi, nonché

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Art. 8 - Funzioni delle province

1. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporti:

a) predispongono, sulla base degli indirizzi della Regione, i Piani di bacino per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale;

b) individuano, nell'ambito dei Piani di bacino, i servizi urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) stipulano accordi di programma per gli investimenti di cui all'articolo 18;

d) predispongono proposte triennali per gli investimenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2;

e) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi di cui al comma 2, lettere a) e b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio;

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Art. 9 - Funzioni dei comuni

1. Spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti:

a) i servizi urbani di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);

b) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), nonché l'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) di propria competenza;

d) la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano di cui all'articolo 16, al

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Art. 10 - Decorrenza del conferimento delle funzioni

1. Fatte salve le funzioni già esercitate in base alla legislazione precedente, le funzioni trasferite o delegate ai sensi degli articoli 8 e 9 sono c

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22061 11192531
Capo III - Piano regionale dei trasporti e attività di programmazione regionale
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22061 11192532
Art. 11 - Piano regionale dei trasporti

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, approva il Piano regionale dei trasporti e provvede al suo periodico aggiornamento, quale strumento finalizzato alla previsione, indirizzo, coordinamento e mo

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22061 11192533
Art. 12 - Procedura per la formazione del Piano regionale dei trasporti

1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all'articolo 45, comma 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. N6

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro i trenta giorni

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22061 11192534
Art. 13 - Piano regionale del trasporto pubblico locale

1. La Regione redige il Piano regionale del trasporto pubblico locale in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale dei trasporti allo scopo di garantire un efficace uso delle risorse erogate per il trasporto pubblico locale e un'efficiente organizzazione dei relativi servizi, e al fine di:

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22061 11192535
Art. 14 - Procedura per la formazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale

1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale è adottato dalla Giunta regionale, tenendo conto dei Piani di bacino di cui all'articolo 15. N9

2. Il P

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Art. 15 - Piani di bacino

1. I Piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale nell'ambito della mobilità di livello provinciale e di essi tiene conto la Regione in sede di adozione e approvazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 14.

2. Le Province adottano il piano di bacino che deve in particolare ass

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22061 11192537
Art. 16 - Piano del trasporto pubblico urbano

1. I comuni obbligati, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla redazione del Piano urbano del traffico, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, sono tenuti a specific

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Capo IV - Programmazione degli investimenti
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Art. 17 - Investimenti

1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, contribuisce con appositi fondi di bilancio, mediante risorse proprie e dello Stato, al sostegno degli investimenti nel settore finalizzati:

a) all'ammodernamento e al potenziamento dei mezzi;

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Art. 18 - Accordi di programma per investimenti

1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.

2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con le province e i comuni interessati, individuando:

a) le opere da realizzare, le tecnologie ed i mezzi di trasporto da acquisire; N15

b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;

c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;

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Capo V - Organizzazione dei servizi di trasporto
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Art. 19 - Unità di rete

1. Il territorio regionale, ai fini dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, è suddiviso in unità di rete.

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22061 11192543
Art. 20 - Servizi minimi

1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni, determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I servizi, di cui al comma 1, sono individuati sulla base delle esigenze di mobilità, tenendo conto:

a) dell'integrazione fra le reti di trasporto;

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Art. 21 - Programmi triennali

1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico locale è finalizzata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire anche mediante l'integrazione modale dei servizi stessi.

2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e di definire i servizi minimi di cui all'articolo 20, la Giunta regionale, previa intesa con le province e i comuni

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Art. 22 - Affidamento dei servizi

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nell'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza attribuita ai sensi della presente legge, fanno ricorso a procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e statale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

1-bis. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. Alle procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al succes

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Art. 22-bis - Beni essenziali

N29

1. I bandi di gara relativi alle procedure concorsuali di cui all'articolo 22 individuano i beni es

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Art. 23 - Obblighi e tutela dell'affidatario dei servizi

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 30. In particolare l'affidatario è tenuto a:

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22061 11192548
Art. 24 - Sanzioni, revoca e decadenza

1. L'ente affidante applica le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 1, lettera m), in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contra

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Art. 25 - Subentro di impresa al precedente affidatario

1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'affidatario che ce

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Art. 26 - Subaffidamento dei servizi di trasporto

1. È consentito il subaffidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economia nei costi dei servizi di trasporto previsti dalla presente legge.

2. L'affidatario dei servizi di cui al comma 1, sulla base di quanto stabil

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Capo VI - Tariffe
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Art. 27 - Tariffe

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, stabilisce i criteri della politica tariffaria dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo

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22061 11192553
Capo VII - Organizzazione dei servizi ferroviari e lacuali
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Art. 28 - Servizi ferroviari

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione di una società di capitali per la gestione delle ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla Ferrovie dello

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22061 11192555
Art. 29 - Servizi lacuali

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con le Regioni e la provincia autonoma interessate per la organizzazione della g

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Art. 29-bis - Servizi elicotteristici

N32

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Capo VIII - Contratti di servizio
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22061 11192558
Art. 30 - Finalità e durata dei contratti di servizio

1. I contratti di servizio disciplinano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. I contratti di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata non superiore a nove anni. Gli enti affidanti stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali svolte sulla base di un capitolato generale, approvato dalla Giunta regionale. N33

2. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e tenuto conto del mancato introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie. L'eventuale mancato introito sarà compensato a consuntivo. I contratti di servizio devono po

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22061 11192559
Art. 31 - Contenuto dei contratti di servizio

1. I contratti di servizio devono contenere:

a) il periodo di validità;

b) l'oggetto del contratto;

c) le caratteristiche dei servizi offerti e il relativo programma analitico di esercizio;

d) i casi in cui è possibile apportare variazioni al programma;

e) l'obbligo del soggetto affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio;

f) gli standard qua

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Art. 32 - Finanziamenti dei contratti di servizio

1. La Giunta regionale assegna annualmente agli enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di

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22061 11192561
Art. 32-bis - Destinazione dei contributi

N37

1. I contributi erogati a ripiano dei disavanzi di

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Capo IX - Vigilanza e sanzioni
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22061 11192563
Art. 33 - Vigilanza

1. Hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale senza oneri per la Regione:

a) i

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Art. 33-bis - Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine

N38

1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, gli agenti

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22061 11192565
Art. 34 - Assicurazione contro incendi e danneggiamenti

1. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite nella normativa vigente, gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale sono t

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22061 11192566
Art. 35 - Interruzione di pubblico servizio

1. In caso di interruzione di servizio di trasporto pubblico, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, gli enti affidanti possono a

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22061 11192567
Art. 36 - Iniziative di prevenzione

1. Gli enti affidanti e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale promuovono iniziative volte a prevenire e disincentivare i fenom

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22061 11192568
Art. 37 - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori

N40

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall'articolo 37-bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viag

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Art. 37-bis - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale

N41

1. Gli utenti dei servizi ferroviari di interesse regionale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, ad obliterarlo e convalidarlo all’inizio del viaggio in conformità a quanto previsto dal presente articolo, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori di cui all’articolo 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni.

2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1, fatto salvo quanto previsto dai commi da 4 a 8, comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria in vigore per la classe di viaggio occupata dal trasgressore, calcolata dalla stazione di origine, per il percorso già effettuato, fino alla stazione di destinazione dichiarata dal viaggiatore;

b) la sanzione amministrativa di:

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22061 11192570
Art. 38 - Funzioni amministrative

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate all'articolo 37 sono esercitate rispettivamente dalla Regione, dalla prov

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22061 11192571
Art. 39 - Pagamento

1. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 2 dell'a

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22061 11192572
Art. 40 - Destinatari delle somme introitate

1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale introitano l'intero importo delle pene pecuniarie riscosse, provvedendo ad iscrivere le somme

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22061 11192573
Art. 41 - Agenti accertatori

1. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 37 provvede il personale dipendente degli affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché, e con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1 e comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'

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22061 11192574
Art. 42 - Requisiti degli agenti accertatori

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 41 per poter essere incaricati dell'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cu

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22061 11192575
Art. 43 - Corsi d'idoneità

1. La Provincia competente organizza di norma ogni anno un corso di preparazione per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni

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22061 11192576
Art. 44 - Obblighi degli affidatari

1. Gli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Giunta regionale nonché alle amministrazioni provinciali e comunali richiede

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22061 11192577
Capo X - Disposizioni finali e transitorie
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22061 11192578
Art. 45 - Osservatorio permanente della mobilità

1. Al fine di tenere sotto costante controllo l'evoluzione della mobilità regionale e in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità e il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso la presso la Segreteria regionale competente in materia di infrastrutture e mobilità l'Osservatorio permanente della mobilità. N45

2. L'Osservatorio costituisce sostegno della programmazione della Regione e degli enti locali nel campo del trasporto, elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto, strumento di diffusione delle informazioni.

3. L'Osservatorio provvede a definire le grandezze da monitorare, le modalità di rilievo e il relativo livell

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22061 11192579
Art. 46 - Adeguamento del fondo di buonuscita

1. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977 per il personale dipendente dagli affidatari dei servizi di linea, derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto presso il Ministero del lavoro il 4 g

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22061 11192580
Art. 47 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un Fondo regionale trasporti, alimentato con le risorse finanziarie trasferite ai sensi degli articoli 12 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e con risorse proprie della Regione.

2. Il Fondo regionale trasporti evidenzia separatamente, per ogni modalità di trasporto, le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti.

3. Relativamente al finanziamento dei servizi ed all'espletamento delle relative funzioni strumentali, il Fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:

a) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ferroviari di cui all'articolo 28 della presente legge e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mob

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22061 11192581
Art. 48 - Interventi sostitutivi

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle attività delegate agli enti locali, in caso di mancato svolgimento delle stesse o in caso di manca

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22061 11192582
Art. 49 - Norme transitorie

1. N55 Sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32, l'assegnazione dei contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinata dal titolo III della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, con le modalità di cui al comma 2.

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Art. 49-bis - Agevolazioni particolari

N56

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22061 11192584
Art. 50 - Abrogazione di leggi

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49, sono abrogate la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la legge regionale 2 agosto 1994, n

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Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 15/12/2021, n. 34.

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  • Infrastrutture e opere pubbliche

Mobilità sostenibile e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

Si illustrano le principali disposizioni della Legge 11/01/2018, n. 2, pubblicata nella G.U. 31/01/2018, n. 25, che persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all'automobile e prevede che lo stato, le regioni e gli enti locali rendano lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale.
A cura di:
  • Emanuela Greco