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Deliberaz. G.R. Veneto 31/03/2015, n. 333

Approvazione regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotti dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 23/12/2016, n. 2115

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Testo del provvedimento


Note per la trasparenza:

L'Amministrazione regionale procede alla definizione del nuovo regolamento disciplinante la costituzione e la ripartizione del fondo per i cd incentivi alla progettazione di cui all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come introdotti dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, andando conseguentemente a sostituire il precedente regolamento di cui alla Delib.G.R. n. 2711/2002.


Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'Amministrazione regionale con propria precedente deliberazione n. 2711 del 30 settembre 2002 era andata ad approvare il regolamento regionale in materia di incentivi e spese per la progettazione interna.

Lo stesso traeva spunto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici dell'11 febbraio 1994, n. 109 (cd legge Merloni), la quale introduceva, all'art. 18, la disciplina del "fondo per la progettualità interna", mediante la previsione dell'erogazione di incentivi per le prestazioni tecniche di progettazione e pianificazione rese dal personale regionale dipendente.

Ai sensi del citato art. 18, la ripartizione delle somme tra gli aventi titolo doveva essere effettuata con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in uno specifico Regolamento adottata dall'Amministrazione.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
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Allegato A - Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come introdotti dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche - di seguito denominato "Codice" - e disciplina modalità e criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento ordinario delle attività di competenza regionale relative alla progettazione di opere e lavori pubblici, direzione lavori, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza a cura del personale interno all'amministrazione regionale anche di qualifica dirigenziale, o comunque sotto la responsabilità dello stesso.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.


Articolo 2 - Ambito di applicazione soggettivo

1. L'incentivo per la progettazione interna è riconosciuto ai dipendenti che espletano la loro attività con riferimento all'aggiudicazione e realizzazione di un'opera o di un lavoro, ossia il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori.

2. La ripartizione del fondo per la progettazione non si applica al personale con qualifica dirigenziale a cui, in relazione all'onnicomprensività del relativo trattamento economico, non possono essere corrisposte somme ulteriori.

3. Detto personale potrà in ogni caso essere incaricato ad espletare ruoli professionali, al pari di quanto avveniva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014.


Articolo 3 - Ambito di applicazione oggettivo

1. Gli incentivi sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo in modo da assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla conformità alle norme ambientali e urbanistiche nonché al soddisfacimento dei requisiti definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Non è possibile l'erogazione dell'incentivo per la fase di progettazione nel caso in cui l'opera o il lavoro non sia giunto alla fase esecutiva ad eccezione degli appalti di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nel qual caso l'erogazione degli incentivi è assoggettata ad una riduzione proporzionale dell'importo attribuibile per il progetto esecutivo, come segue:

- Progetto preliminare riduzione del 70%

- Progetto definitivo riduzione del 25%

3. Danno altresì diritto alla corresponsione dell'incentivo le attività relative alla direzione lavori, alla definizione del piano della sicurezza, al collaudo.

4. In seguito all'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del Codice, operata dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, la redazione degli atti di pianificazione non dà diritto al riconoscimento dell'incentivo pari al 30% della tariffa professionale, in quanto non strettamente connessa all'attività progettuale e tecnico amministrativa collegata alla realizzazione di opere e lavori pubblici.

5. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

6. Cade sotto la responsabilità del Dirigente competente la verifica del rispetto dell'ambito di applicazione oggettivo degli incentivi, con particolare riguardo alle fattispecie escluse di cui ai commi 4 e 5.

7. Gli incentivi sono corrisposti nella misura ridotta in proporzione alle parti di attività eventualmente affidate al professionista esterno.


Articolo 4 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con decreto del dirigente della struttura competente per materia che individua per ciascuna opera un'unità di progettazione interna (Gruppo di progettazione) composta dal responsabile del procedimento e dal personale incaricato della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e dai loro collaboratori.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare:

a) le opere e i lavori pubblici da progettare nonché il relativo programma di finanziamento;

b) gli obiettivi che l'Amministrazione regionale vuole raggiungere con la elaborazione degli atti previsti dalla lettera a);

c) il costo complessivo delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo;

d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate;

e) i nominativi di uno o più dipendenti dell'Amministrazione regionale che formano il Gruppo di progettazione;

f) le aliquote da attribuire ai componenti del Gruppo sulla base di quanto indicato nel presente regolamento;

g) le attività da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione regionale.

3. Gli affidamenti delle attività di cui all'art. 93, comma 7-ter, del Codice sono effettuati garantendo conoscenze e competenze richieste dal singolo intervento e, laddove possibile, una opportuna rotazione tra il personale in servizio, di ruolo o con contratto a tempo determinato, anche in relazione ai carichi di lavoro.

4. Il conferimento degli incarichi può riguardare il personale sia con rapporto di lavoro a tempo pieno sia con rapporto di lavoro a tempo parziale ed avviene, fermo restando quanto previsto dall'art. 90 comma 4 del Codice per i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale, previa verifica da parte del dirigente proponente della inesistenza di incompatibilità con l'eventuale svolgimento di attività extraimpiego autorizzate dall'amministrazione.

5. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

6. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato della certificazione di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

7. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati, fatta salva la responsabilità di quanto contemplato al precedente art. 3.

8. Al Direttore regionale d'Area, ove istituita, o di Dipartimento, nella cui competenza ricadono le attività da realizzare, spettano, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, compiti di indirizzo e di coordinamento, attraverso la verifica della rispondenza dei provvedimenti di cui sopra alle priorità d'intervento della progettazione nell'ambito degli atti di programmazione regionale e l'apposizione del visto sul provvedimento di liquidazione degli incentivi di cui ai successivi artt. 16 e 17 del presente regolamento. Per i Dipartimenti che non fanno capo ad un un'Area e nel solo caso in cui le figure di Direttore di Sezione e di Direttore di Dipartimento coincidano, le competenze di cui al presente comma spettano al Direttore di altra Area direttamente riferibile per omogeneità di materia.

Articolo 5 - Responsabile del procedimento

1. La Giunta regionale nomina il responsabile del procedimento per l'attuazione delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici.

2. L'incarico di responsabile del procedimento è affidato preferibilmente a personale in possesso di qualifica dirigenziale, con professionalità adeguata all'intervento da realizzare, in conformità alla vigente legislazione regionale e nazionale in materia di lavori pubblici.

3. Al responsabile del procedimento spettano in particolare i seguenti compiti:

a) coordinare e sovrintendere le attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo e in materia di sicurezza; controllare i livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma, nonché monitorare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, acquisire i pareri e le approvazioni necessarie;

b) proporre al dirigente della struttura competente per materia la composizione del Gruppo;

c) informare il Direttore dell'area o il Direttore di Dipartimento di rispettiva competenza e il dirigente della struttura competente per materia dell'andamento dell'attività, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;

d) proporre al dirigente della struttura competente per materia, a conclusione di ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento, la liquidazione degli incentivi da erogare al personale regionale incaricato.


Articolo 6 - Nomina del Gruppo di progettazione

1. Il Gruppo è nominato dal dirigente della struttura competente per materia con proprio decreto da comunicare a tutti gli interessati.

2. Per i progetti di minor rilievo, il Gruppo può essere costituito da uno o più dipendenti dell'Amministrazione regionale e più attività possono essere svolte da un unico dipendente dell'Amministrazione stessa nel rispetto tuttavia del principio della rotazione degli incarichi.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve indicare:

a) le opere e i lavori pubblici da progettare nonché il relativo programma di finanziamento;

b) gli obiettivi che l'Amministrazione regionale vuole raggiungere con la elaborazione degli atti previsti dalla lettera a);

c) l'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori pubblici da realizzare, sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo;

d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati oggetto delle attività affidate;

e) i nominativi di uno o più dipendenti dell'Amministrazione regionale che formano il Gruppo di progettazione o l'Ufficio di direzione lavori;

f) le aliquote da attribuire ai componenti del Gruppo sulla base di quanto indicato nell'Allegato II al presente Regolamento;

g) le attività eventualmente da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione regionale.

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