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L. P. Bolzano 16/11/2017, n. 18

Riordino degli enti locali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 09/01/2023, n. 1
- L.P. 11/07/2018, n. 10
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Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

1. Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, stabilisce principi e regole sul riordino delle funzioni e dei servizi svolti dagli enti locali e dalla Provincia stessa ai fini di:

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Art. 2 - Principi generali sull'autonomia dei Comuni

1. La Provincia rispetta il ruolo primario e fondamentale del Comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

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Art. 3 - Collaborazione tra Provincia e Comuni

1. Nelle materie di interesse dei Comuni, la Provincia assicura, nell'esercizio delle potestà legislative, regolamentari e amministrative, il coinvolgimento del Consiglio dei Comuni, secondo quanto previsto dalla

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Art. 4 - Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia

1. Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l'opportunità di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa.

2.

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Art. 5 - Autonomia finanziaria dei Comuni

1. La Provincia assicura ai Comuni le risorse finanziarie e non finanziarie necessarie per svolgere integralmente e in modo adeguato le funzioni e i servizi attribuiti, secondo i seguenti principi:

a) considerazione dell'effettivo fabbisogno dei Comuni;

b) considerazione delle risorse proprie dei Comuni e della loro possibilità di autofinanziamento;

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Art. 6 - Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali

1. I Comuni svolgono le funzioni e i servizi di loro competenza secondo i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia di ordinamento de

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Art. 7 - Forme collaborative intercomunali

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti dalla legge provinciale, i Comuni possono utilizzare le forme collaborative intercomunali previste dalle leggi sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, compreso l'utilizzo in avvalimento delle strutture organizzative di un altro Comune o di una altra forma collaborativa.

2. Il ricorso a forme collaborative intercomunali è diretto principalmente a garantire la qualità e l'efficienza nello svolgimento delle funzioni e dei servizi pubblici.

3. La legge provinciale stabilisce quali funzioni e servizi sono svolti dai Comuni attraverso una forma collaborativa intercomunale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, efficienza, qualità, economicità e semplificazione, o in adempimento di obblighi derivanti dalla normativa statale o dell'Unione europea, ovvero per finalità di coordinamento della finanza locale ai sensi dell'articolo 79 dello Statu

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Art. 7-bis - Ambito territoriale ottimale e autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani

N2

1. Al fine di organizzare i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Provincia autonoma di Bolzano individua un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all'intero territorio provinciale. La Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l'autorità d'ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite.

2. L'autorità d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnica, giuridica, amministrativa e contabile; essa organizza, affida e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e pianificazione provinciale.

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Art. 8 - Poteri della Provincia

1. Oltre alle funzioni e ai servizi di rilevanza sovracomunale e provinciale, alla Provincia spettano le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, finalizzate anche a garantire livelli minimi di omogeneità e integrazione dei contenuti nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale.

2. Nelle materie trasferite ai Comuni

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Art. 9 - Verifica dell'adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni

1. Qualora dai controlli effettuati dalla Giunta provinciale, ovvero da documentate segnalazioni dei Comuni interessati o del Consiglio dei Comuni, eme

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Art. 10 - Potere sostitutivo della Provincia

1. La Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, in caso di mancata adozione di atti obbligatori per previsione di legge o per regolamento al quale la legge rinvia.

2. La Giunta provinciale assegna all'ente

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Art. 11 - Misure sanzionatorie in ordine a inadempimenti dei Comuni

1. Salve specifiche disposizioni di legge, gli accordi sulla finanza locale di cui all'articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla

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Art. 12 - Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali

1. In prima applicazione della presente legge, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

a) funzioni e compiti relativi al finanziamento dei comitati per l'educazione permanente ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche;

b) funzioni e compiti relativi al finanziamento delle scuole dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge provinciale 16 luglio 20

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Art. 13 - Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo"

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

"1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nell

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Art. 14 - Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:

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Art. 15 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997"
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Art. 16 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, "Disposizioni in materia di finanza locale".

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono inseriti i seguenti commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies:

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Art. 17 - Norme finali e transitorie

1. Restano fermi le funzioni, i compiti e i servizi già attribuiti o delegati ai Comuni, ai sindaci e alle sindache alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'emanazione della sp

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Art. 18 - Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 40

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Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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