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Deliberaz. G.P. Bolzano 13/08/2020, n. 608

Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
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Testo del documento


La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante "Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

Le regole della fase 2 sono state stabilite nell'Allegato A di detta legge, che include:

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Allegato A - Regole e misure

Nel presente Allegato sono stabilite le regole e misure della fase 2. Esso include:

I. misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;

II. misure specifiche per attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo settore;

III. rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.


I. Misure generali

1. All'aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e in altri casi specifici diversamente regolati.

2. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne a una distanza interpersonale inferiore a 1 metro. È fatta eccezione per i membri conviventi dello stesso nucleo familiare.

3. In tutti i casi in cui siano probabili assembramenti, quando vi sia la possibilità concreta di incrociare o incontrare altre persone, e non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro (come per esempio nelle zone pedonali, sui marciapiedi, etc.), è fatto obbligo per tutti di indossare una protezione delle vie respiratorie.

4. In tutti i luoghi chiusi, accessibili al pubblico tutti indistintamente devono indossare una protezione delle vie respiratorie, se non è possibile mantenere stabilmente la distanza di 1 metro.

5. A protezione delle vie respiratorie si utilizzano mascherine chirurgiche o mascherine di categoria superiore. In alternativa si possono utilizzare coperture in tessuto lavabile e riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio che, se indossate correttamente, assicurano la copertura di naso e bocca. Le mascherine devono essere tutte senza valvola. Le visiere protettive forniscono una protezione adeguata solo in combinazione con le coperture di naso e bocca di cui al presente comma.

6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico la disinfezione delle mani deve essere possibile sempre e ovunque. Si raccomanda inoltre che tutti portino sempre con sé un disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.

7. I gestori di locali aperti al pubblico devono prevedere regole d'accesso per evitare, all'interno dei locali, negli androni, nelle gallerie, nei corridoi e relative vicinanze, assembramenti che non consentono più il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

8. Ai servizi disciplinati da questa legge o dalle ordinanze presidenziali, ivi inclusi i servizi per l'assistenza all'infanzia, si applicano le regole sulle distanze di cui a questo capo. Ove previsto l'obbligo dell'uso della mascherina FFP2, esso è da intendersi sostituito con l'obbligo dell'uso delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio.


II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate

1. Per tutte le attività in cui non è prevista espressamente una regola alternativa, al fine di evitare una densità di persone troppo elevata viene stabilito un rapporto tra superficie e numero massimo di persone. Tale rapporto è di 1 persona ogni 5 m². I gestori delle aree sono tenuti a garantire il rispetto di questo rapporto denominato "regola di 1/5" in caso di superfici superiori a 50 m². In casi espressamente previsti vale il rapporto di 1 a 10 (capo II.J, capo II.N e capo II.O).

2. Deve essere garantita una pulizia regolare, almeno una volta al giorno.

3. Devono essere garantite, per quanto fattibile, un'adeguata areazione naturale e un adeguato ricambio d'aria.

4. Ai sensi del capo I., punto 6 deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento utilizzati dalla clientela.

5. A partire dal 15 luglio 2020 possono riprendere le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle misure di cui al capo II.O.


II.A. Misure specifiche nel commercio

1. La regola di 1/5 si applica in tutti i negozi commerciali, ad eccezione di quelli con una superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su una superfice piccola già l'applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/5 si applica solo alla clientela. Il personale del negozio non viene preso in considerazione per la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente.

2. Nell'ambito dell'applicazione della regola di 1/5 i gestori di supermercati e centri commerciali prevedono le modalità d'accesso di cui al capo I., punto 7.

3. Il personale addetto alla vendita deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.

4. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti non confezionati è obbligatorio. Il gestore deve fornire i guanti usa e getta. In ogni caso, le mani devono essere disinfettate all'entrata.

5. La clientela in attesa all'entrata deve essere informata in merito al distanziamento da garantire stando in coda.

6. L'area delle casse deve essere attrezzata con barriere di protezione.

7. Vengono resi possibili accessi regolamentati e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce orarie, al massimo fino alle ore 22.


II.B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi

1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero di cui all'articolo 5 e gli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie) e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 (rifugi alpini), negli spazi comuni si applica la regola di 1/5, tenendo conto solo del numero di ospiti/clienti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione di alimenti e bevande, per le quali si applica la regola di cui al capo II.D, punto 2.

2. Nei rifugi, rifugi-albergo e negli ostelli per la gioventù i posti letto nei dormitori comuni sono ridotti di un terzo e va rispettata la regola di 1 metro di distanza tra le persone, salvo tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare. La distanza può essere ridotta in tutte le direzioni se sono installate barriere divisorie tra le persone. I rifugi offrono comunque, alle persone, alloggio e protezione in caso di pericolo, applicando in questo caso un apposito protocollo approvato dall'Azienda Sanitaria.

3. Negli spazi chiusi comuni gli ospiti devono in ogni caso, indipendentemente dalla distanza interpersonale, indossare una protezione delle vie respiratorie, salvo in casi eccezionali espressamente previsti. Nelle aree comuni all'aperto per gli ospiti vige l'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie unicamente quando non può essere mantenuta costantemente la distanza di sicurezza di un metro.

4. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui al capo II.D, punto 2, eccetto tra i membri conviventi dello stesso nucleo familiare e tra persone che alloggiano nella stessa stanza.

5. Per il self-service ai buffet è prescritto l'uso di una delle protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. punto 5 e la previa disinfezione delle mani.

6. La disinfezione delle mani è obbligatoria prima e dopo l'utilizzo del bagno.

7. Alle piscine all'aperto e a quelle coperte si applicano le misure di cui al capo II.J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al capo II.I, punto 3 ad eccezione dell'ultimo punto.

8. Ai servizi di assistenza e di accompagnamento per bambini si applicano le misure generali sul distanziamento e sulla copertura di naso e bocca.

9. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina chirurgica. Tutti gli altri collaboratori e collaboratrici devono indossare una mascherina chirurgica negli spazi chiusi, in presenza di altre persone, indipendentemente dalla distanza interpersonale.

10. Per i campeggi si applicano tutte le regole di cui al presente capo II.B. Nei bagni o servizi igienici si applicano le regole generali sulla distanza, ma non la regola di 1/5. I bagni e i servizi igienici devono essere sanificati più volte al giorno. Nei bagni e nei servizi igienici si devono evitare assembramenti.

11. Per le saune, gli impianti "Kneipp" e le diverse stanze delle aree benessere valgono le misure di cui al cap

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