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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 06/08/2021, n. 23
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L. R. Sicilia 06/08/2021, n. 23
- Sent. Corte Cost. 09/05/2023, n. 90
- L.R. 18/03/2022, n. 2
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 201 |
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Art. 2 - Modifica alla rubrica del Titolo II legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. La rubrica del Titolo II della legge regionale 10 agosto 2016, n. |
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Art. 3 - Modifiche agli articoli 2 e 17 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 ed al comma 3 dell |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente: "Art. 3. - Recepimento con modifiche dell'articolo 6 "Attività edilizia libera" e dell'articolo 6-bis "Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1; b) N3 gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche [, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche]; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ivi comprese quelle necessarie per l'attività di ricerca di acqua nel sottosuolo, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste di opere in muratura, strumentali all'attività agricola; f) l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi; g) le recinzioni di fondi rustici; h) N8 [le strade poderali;] i) le opere di giardinaggio; l) N9 [il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;] |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole "lettera f)" sono sostituite dalle seguenti "lettera d)". |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - Recepimento con modifiche dell'articolo 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti degli immobili sottoporti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole "all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle parole "all'articolo 35, comma 1"; |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 i commi 5, 6, 7, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: "5. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza, sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente: "Art. 10. - Recepimento con modifiche dell'articolo 22 "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività" e dell'articolo 23 "Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ivi incluse le modifiche ai prospetti prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi in cui dette modifiche non rientrino già negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c). 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso quando risultano urbanisticamente non rilevanti nonché gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sull'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni che non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel perm |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. All'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 20 |
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Art. 14 - Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. L'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - Recepimento con modifiche dell'articolo 100 "Competenza della Regione" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" 1. Qualora il reato sia estinto per qual |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 10 agosto 20 |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di c |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. L'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente: |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. All'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazi |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 20 |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 161. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole "articoli 4, 5, 6, 7 e 9" sono sostituite dalle parole "articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, ultimo periodo, "; b) dopo la lettera b) son |
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Art. 24 - Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3801. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente: |
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Art. 25 - Recepimento con modifiche dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 |
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Art. 26 - Recepimento con modifiche dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3801. Dopo l'articolo 14-ter della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, come introdotto dall'articolo 25, è aggiunto il seguente: |
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CAPO II - Ulteriori disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica |
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Art. 28 - Presentazione di documentazione e termini per l'istituzione di piattaforme telematiche1. Nei procedimenti riguardanti la SCIA e la CILA, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione da parte del tecnico incaricato o del tit |
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Art. 30 - Agibilità degli immobili realizzati dalla pubblica amministrazione1. Le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della |
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Art. 31 - Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi1. Il rilascio dei titoli abilitativi, siano essi di parte (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC), e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, e concordate nel contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, |
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Art. 34 - Semplificazione rilascio di pareri1. Per l'applicazione delle norme previste dal Regio decreto 11 dicem |
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Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 131. Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: |
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Art. 36 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 41. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 20 |
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Art. 37 - Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 61. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche: a) N6 [il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 39 - Disposizioni di semplificazione in materia edilizia1. Nella Regione si applicano i commi 2 e 5 dell'articolo 10 del decr |
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Art. 40 - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 |
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Art. 41 - Pianificazione territoriale regionale1. Il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 20 |
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Art. 42 - Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica1. Al comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 13 agosto 20 |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 81. All'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 44 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 1271. Alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono apportate le |
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Art. 45 - Agevolazioni oneri urbanistici spazi verdi1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della |
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Art. 46 - Entrata in vigore |
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Allegato A - Dichiarazione di avvenuto pagamentoParte di provvedimento in formato grafico |
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22/11/2024
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