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L. R. Sardegna 21/02/2020, n. 1

Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 05/05/2021, n. 86
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Art. 1 - Gestione dei depositi di posidonia nelle spiagge

1. N1 La Regione riconosce la posidonia spiaggiata come strumento di difesa naturale contro l'erosione costiera e come risorsa riutilizzabile. Fatta salva la possibilità del mantenimento in loco, che è soluzione preferibile, i comuni interessati, anche tramite i titolari di concessioni demaniali, qualora i depositi di posidonia sul litorale impediscano la regolare fruizione delle spiagge durante la stagione estiva, possono procedere, previa comunicazione ai competenti uffici regionali e statali, allo spostamento temporaneo dei relativi accumuli in zone idonee dello stesso arenile o, qualora non disponibili, in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del comune.

2. Le operazioni di spostamento della posidonia da effettuarsi con criteri atti a contrastare eventuali fenomeni di erosione, sono stagionali con rimozione della posidonia dai soli litorali in cui è impedita la fruibilità della spiaggia nella stagione estiva. Le operazioni di spostamento avvengono entro il mese di aprile e quelle di riposizionamento entro il mese di novembre, salvo casi eccezionali che sono valutati dai comuni competenti. Le operazioni di rimozione e riposizionamento devono essere effettuate nel rispetto delle

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Art. 2 - Recupero e riuso della posidonia

1. La Regione promuove e incoraggia il recupero e il riuso dei residui di posidonia, rimossi durante il periodo primaverile-estivo che non è possibile

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Art. 3 - Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione dell'articolo 1, commi dall'1 all'8, i comuni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai sensi dell'

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Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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