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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 28/03/2019, n. 14
L. R. Puglia 28/03/2019, n. 14
- Sent. Corte Cost. 30/07/2020, n. 177
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Principi1. La Regione Puglia, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformit&a |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione, con la presente legge, disciplina l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo al |
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Art. 3 - Tipologia degli interventi1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove interventi volti alla: |
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Art. 4 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale1. La Regione favorisce il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge. 2. La Regione, al fine di garantire una migliore programmazione e utilizzazione delle risorse, l’efficace raggi |
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Art. 5 - Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità1. La Regione programma gli interventi per l’attuazione delle finalità della presente legge attraverso la definizione del Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. 2. Il Piano regionale integrato di cui al comma 1, di durata triennale, individua, nell'ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, e in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale, le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi su base regionale in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio. 3. In particolare il Piano regionale di cui al comma 1 contiene: a) l'analisi economica e sociale del |
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Art. 6 - Fondazione antimafia sociale – Stefano Fumarulo1. La Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente legge, promuove la costituzione della “Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo”, per il contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico. 2. La Fondazione antimafia sociale: a) raccoglie e valorizza la produzione scientifica elaborata da Stefano Fumarulo in relazione allo studio del fenomeno mafioso, delle sue interrelazioni con i sistemi economici, politici, culturali e la azioni dell’antimafia sociale; b) cura la raccolta e l’analisi delle norme in vigore, la documentazione sulla presenza della criminalità organizzata e mafiosa presente nel territorio regionale, con l’obiettivo specifico di analizzare e studiare evoluzione, modalità e strumenti operativi, al fine di rendere efficaci gli interventi di contrasto della criminalità mafiosa e corruttiva che hanno una ricaduta sull’economia del tessuto regi |
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Titolo II - Interventi e politiche di sostegno |
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Art. 8 - Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità e della responsabilità1. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato) e alla leg |
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Art. 9 - Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso1. La Regione Puglia valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso. 2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rating di buone prassi degli enti locali in materia di Antimafia socia |
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Art. 10 - Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa1. La Regione Puglia promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell’economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso: a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate; b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale; |
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Art. 11 - Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto, con precedenza su ogni altra categoria, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente. 2. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché la vittima sia |
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Art. 12 - Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere1. La Regione Puglia istituisce il “Fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere” finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti misure: a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500, |
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Art. 13 - Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute1. Agli inval |
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Art. 14 - Altri benefici a favore delle vittime delle mafie, del dovere e del terrorismo |
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Art. 15 - Divieto di cumulo dei benefici1. I benefici economici riconosciuti alle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del |
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Art. 16 - Interventi per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e di tutela della salute1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell’ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione promuove la conclusione di accordi |
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Art. 17 - Interventi di prevenzione e contrasto della corruzione, illegalità e infiltrazioni mafiose all’interno dell’Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche1. La Regione promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della consapevolezza civile e del senso di responsabilità comune, al fine di garantire gli strumenti necessari allo sviluppo della cultura del rispetto delle regole e della trasparenza per la prevenzione e il contrasto dei reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge. |
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Art. 18 - Interventi per la prevenzione del fenomeno delle truffe a danno degli anziani1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, formazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno de |
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Art. 19 - Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d'azzardo patologico1. Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie, la Regione Puglia, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale vigente, promuove: a) la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa |
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Art. 20 - Politiche di sostegno in materia abitativa e di edilizia residenziale1. La Regione, titolare delle funzioni legislative in materia abitativa, di edilizia residenziale e sociale, impegna le proprie quattro Aziende per la casa e l’abitare a promuovere programmi e azioni per la legalità e la trasparenza, nell’ambito delle linee guida 2015 e 2017 ANAC e dei principi della presente legge con un atto di indirizzo, da adottare entro no |
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Art. 21 - Politiche di sostegno per le vittime di tratta e sfruttamento connesso alla criminalità1. La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, in coerenza con la normativa europea e nazionale e nel rispetto dei diritti inviolabile della persona, concorre alla tutela delle vittime di tratta e sfruttamento, quali nuove forme di riduzione alla sch |
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Art. 22 - Sportelli della legalità1. La Regione promuove la costituzione presso gli enti locali del territorio pugliese di strutture organizzative stabili, denominate sport |
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Art. 23 - Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa1. In ricordo delle vittime innocenti in Puglia, la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell’imp |
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Art. 24 - Premio Stefano Fumarulo1. La Regione istituisce il premio regionale Stefano Fumarulo al fine di ricordare l’impegno antimafia del funzionario della Regione Puglia prematuramente scomparso. 2. Per le finalità di cui al comma 1, annualmente viene attribuito un riconoscimento economico: |
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Art. 25 - Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia1. La Regione si costituisce parte civile, in tutti quei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, quando il pubblico ministero abbia richiesto il decreto che dispone il giudizio, anc |
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Art. 26 - Politiche a sostegno del rafforzamento dei sistemi di sicurezza urbana del territorio regionale1. La Regione promuove politiche e interventi in materia di prevenzione della sicurezza urbana e di protezione del cittadino, nonché di valoriz |
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Titolo III - Disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 27 - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nella prevenzione della corruzione |
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Art. 28 - Disposizioni finanziarie1. Per gli esercizi 2019 e 2020 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento all’articolo 34 e all’articolo |
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Art. 29 - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno). |
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