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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Piemonte 30/09/2008, n. 35-9702
Delib. G.R. Piemonte 30/09/2008, n. 35-9702
- Delib. G.R. 15/10/2012, n. 35-4745
- Delib. G.R. 02/07/2013, n. 15-6040
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[Premessa]A relazione dell’Assessore: La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 R, recante “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, sulla base della clausola di cedevolezza espressamente richiamata dall’ultimo articolo del d. lgs. 192/2005 e s.m.i., dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE definendo -anche alla luce dell’esperienza maturata in Piemonte nell’ultimo decennio- la procedura per le ispezioni degli impianti termici. In particolare, per quanto riguarda gli impianti termici, la legge regionale 13/2007, prevede: - la frequenza delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, al fine di contribuire al loro rendimento ottimale sotto il profilo energetico e ambie |
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Allegato - Disposizioni attuative della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 in materia di impianti termici (art. 21, comma 1, lettere h, i, l, k, l. m, o) |
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2) Ambito di applicazione e definizioni1. Sono soggetti al controllo dello stato di esercizio e manutenzione e dell'efficienza energetica gli impianti termici, centralizzati ed autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione Piemonte. |
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3) Responsabile dell'impianto termico1. Ai sensi della l.r. 13/07, del d.p.r. 412/93 e s.m.i. e del d.lgs. 192/05 e s.m.i., è responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW: - il proprietario dell'immobile ovvero l'occupante a qualsiasi titolo dell'immobile stesso; |
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4) Modelli per il controllo degli impianti1. Il manutentore, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione svol |
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5) Valori di riferimento per il rendimento di combustione dei generatori di calore1. I valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione |
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6) Caratteristiche, modalità di applicazione e di trasmissione del bollino verde N51. I controlli di efficienza energetica sono svolti secondo la periodicità di cui all'articolo 9, comma 3, della l.r. 13/01 N6. 2. Il manutentore, a partire dal 15 ottobre 2009 N7, nel corso dei controlli di efficienza energetica e alle scadenze di seguito fissate, appone al rapporto di controllo tecnico compilato conformemente ai modelli F e G di cui al d. lgs. 192/05 e s.m.i. |
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7) Soggetti qualificati al rilascio del bollino verde1. Può rilasciare il bollino verde ogni impresa, iscritta ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, nel registro delle imprese di cui al d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i. o nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 R |
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8) Seminari di aggiornamento1. I seminari di aggiornamento necessari per la qualifica al rilascio del bollino verde, organizzati dalle province in accordo con le associazioni di categoria, sono svolti almeno secondo le seguenti periodicità: - annualmente per le imprese che vogliano accedere all'elenco di cui al pa |
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9) Ispezioni degli impianti, generalità1. Il responsabile predispone l'impianto in modo da rendere possibile l'esecuzione della verifica. In particolare, il generatore deve essere: funzionante, acceso, accessibile e previsto di adeguato foro di prelievo conforme alle norme UNII 0389 e 10784. 2. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le ispezioni sono effettuate sull'impianto termico nel suo complesso. Le stesse comprendono inoltre: a. per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 350 kW, la determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto e la realizzazione di una diagnosi energetica dell’impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di |
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10) Anomalie riscontrate nel corso dei controlli di efficienza energetica o delle ispezioni1. I generatori di calore per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, valori inferiori ai limiti fissati nell'allegato I, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 9, comma 6, del d.p.r. 412/93 e s.m.i. 2. Se il rendimento di combustione non risulta riconducibile a valori eguali o superiori a quelli fissati nell'allegato I, |
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11) Ispezioni degli impianti dotati di bollino verde1. Le province, avvalendosi dell'ARPA, effettuano gratuitamente ispezioni a campione sugli impianti dotati di bollino verde. 2. Le ispezioni sono programmate in modo tale da garantire almeno la verifica, con periodicità triennale, di tutte le imprese di manutenzione qualificate, secondo criteri di priorità che tengono conto di eventuali segnalazioni da parte delle province e degli esiti di precedenti verifiche. |
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12) Ispezioni degli impianti privi di bollino verde1. Gli impianti privi di bollino verde sono ispezionati dalle province ovvero dagli enti locali dalle stesse delegati. 2. Per lo svolgimento delle ispezioni, i soggetti di cui al punto precedente possono incaricare anche organismi esterni in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del d.p.r. 412/93 e s.m.i. 3 I soggetti che effettuano le ispezioni si avvalgono esclusivamente di tecnici in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 37/08 N16 e dell'attestato di partecipazione ad appositi corsi, disciplinati come da allegato VII, ovvero dell'attestato di idoneità tecnica a svolgere l'attività di verificatore di impianti termici rilasciato dall'ENEA 4. Le province annualmente effettuano ispezioni nella misura minima del 5% degli impianti privi di bollino verde stimati sul proprio territorio. |
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14) Sistema informativo1. La Regione, le province e l'Arpa realizzano un sistema informativo condiviso, nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR), collegato con il sistema informativo delle camere di commercio piemontesi. 2. Per le finalità di cui al punto 1 tra gli stessi soggetti è costi |
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15) Informazione1. La Regione e le province predispongono e attuano azioni di sensibilizzazione ed una capillare comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori del settore e del mercato immobiliare su: |
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16) Disposizioni transitorie1. Per quanto concerne gli aspetti informatici, le disposizioni di cui al paragrafo 6, “punto 5” N1, si applicano facoltativamente fino al “15 ott |
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Allegato I - VALORI DI RIFERIMENTO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE RILEVATO NEL CORSO DEI CONTROLLIIl rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di efficienza energetica, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito: 1) Generatori di calore ad acqua calda a) per i generatori di calore installati fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi |
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Allegato II |
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Fac-simile di Bollino verde |
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Allegato III |
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Richiesta di qualificazione al rilascio del bollino verde e disciplinare |
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Allegato IV |
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Indicazione esemplificativa delle norme UNI relative alle modalità di misura dell'efficienza energetica e alla verifica relativa alla corretta manutenzione ed esercizio dell'impianto termico |
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Allegato V |
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Rapporto di prova |
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Allegato VI |
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Modello di relazione per la diagnosi energetica di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 350 kW e di età superiore a 15 anni |
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Allegato VII |
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Programma per i corsi rivolti ai tecnici che svolgono le ispezioni |
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