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L. R. Lombardia 14/11/2023, n. 4

Legge di revisione normativa ordinamentale 2023.
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Art. 1 - (Modifiche agli articoli 2, 5 e 7 della l.r. 13/2018)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell’Organismo regionale per le attività di controllo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;

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Art. 2 - (Modifica all’articolo 2 della l.r. 13/2018)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione del

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Art. 3 - (Modifiche agli articoli 6, 16, 71, 77 e 85 della l.r. 27/2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 6 le parole «dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano intermedio della promozio

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Art. 4 - (Modifica all’articolo 2 della l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardi

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Art. 5 - (Modifiche agli articoli 47, 50, 56, 57, 59 e 61 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d’azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale:

a) è redatto, per l’intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi;

b) stabilisce e coordina le diverse forme di intervento a favore del settore e delle filiere forestali e promuove lo sviluppo e la remunerazione dei servizi ecosistemici;

c) è soggetto a revisione decennale in base al mutamento del contesto normativo, eurounitario, statale e regionale e dell’evoluzione del settore forestale e dello stato delle foreste lombarde.»;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 47 è inserito il seguente:

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Art. 6 - (Modifiche agli articoli 151, 154, 157 e 162 della l.r. 31/2008 e norma transitoria)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 151 le parole «sabato e domenica» sono sostituite dalle seguenti: «sabato, domenica e festivi»;

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Art. 7 - (Modifica all’articolo 129 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi

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Art. 8 - (Modifiche agli articoli 165 e 167 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell’articolo 165 è sostituita dalla seguente: «Completamento delle operazioni di accertamento degli usi civici, rinvio alle disposizioni del Titolo I, Parte terza, del d.lgs. 42/2004 e all’adozione di un regolamento su aspetti procedurali»;

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Art. 9 - (Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 26/1993)

1. All’articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «In attuazione dell’articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l’acquisizione del parere di competenza dell’ISPRA di cui all’articolo 5, comma 1,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale idoneo, incluso il contrassegno

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Art. 10 - (Modifiche agli articoli 25, 27, 33 e 43 della l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rinnovo o subentro dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso entro il termine di cui al primo periodo non produce decadenza a condizione che la domanda di rinnovo o subentro avvenga entro il 31 dicembre successivo alla data di scadenza.»;

2) al comma 5-quater la parola «salvo» è sostituita dalla seguente: «anche», e dopo le parole «valutazione di incid

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Art. 11 - Omissis

 

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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 7-ter della l.r. 19/2007)

1. All’articolo 7-ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di is

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Art. 13 - (Modifiche agli articoli 56 e 57 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo 56 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e autorità unica regionale di controllo per la sicurezza chimica»;

b) dopo il comma 4 dell’articolo 56 è aggiunto il seguente:

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Art. 14 - (Modifiche all’articolo 60 quater della l.r. 33/2009)

1. All’articolo 60-quater della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

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Art. 15 - (Modifiche agli articoli 68, 70, 72 e 74 della l.r. 33/2009)

1. Al Titolo VI-bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 16 - Omissis

 

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Art. 17 - (Modifiche agli articoli 9, 11, 12, 13, 28 e 31 della l.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 9 le parole «, sentito il consiglio territoriale,» sono soppresse;

b) al comma 3 dell’articolo 11 le parole «, sentito il consiglio territoriale» sono soppresse;

c) alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 11 le parole «, d’intesa con il consiglio territoriale,» sono soppresse;

d) dopo la lettera g) del comma 7 dell’articolo 12 è aggiunta la

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Art. 18 - (Modifiche agli articoli 7, 10 e 44 della l.r. 6/2012 e introduzione dell’articolo 59-ter nella l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera p-bis) del comma 13 dell’articolo 7 è aggiunta la seguente:

«p-ter) l’autorizzazione di cui all’articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone e di merci di prima necessità nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti, ricompresi negli altri comuni montani.»;

b) al comma 4 dell’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, può deliberare modifiche o integrazioni al sistema delle azioni definito dal programma regionale della mo

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Art. 19 - (Modifiche agli articoli 21, 47 e 48 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 dell’articolo 21 è sostituito dai seguenti:

«12. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti»):

a) le discariche;

b) gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati e autorizzati ai sensi delle procedure previste dalla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, fermi restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa e la realizzazione delle discariche secondo i criteri e le modalità del d.lgs. 36/2003. L’autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori.

12-bis. La realizzazione, nell’area oggetto di bonifica, di un volume confinato per la messa in sicurezza permanente delle matrici ambientali contaminate o potenzialmente contaminate, non qualificabili come rifiuti, è effettuata secondo criteri definiti dalla Regione per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di cui all’articolo 196, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006 ed è autorizzata ai sensi della Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006.»;

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Art. 20 - (Disposizioni in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 1/2000)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

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Art. 21 - (Disposizioni in tema di controlli e ispezioni degli impianti termici civili, di misure per la limitazione del traffico veicolare e di controlli delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore. Modifiche agli articoli 9, 13, 22, 27 e 30 della l.r. 24/2006 e abrogazione dell’articolo 17 della l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1 le parole «anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «anche tramite Aria s.p.a.»;

2) al comma 1-bis le parole �

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Art. 22 - (Abrogazione di previsioni normative disapplicate, disposizioni in materia di piani attuativi, nonché per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata. Modifiche agli articoli 8, 13, 14, 25 e 25-quater della l.r. 12/2005 e abrogazione dell’articolo 25-bis della l.r. 12/2005, modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014 e all’articolo 12 della l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano.»;

b) il comma 10 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e trasmessi alla Regione entro il termine di 60 giorni dal

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Art. 23 - (Disposizioni in materia di protezione civile. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 12/2005 e agli articoli 6, 23 e 29 della l.r. 27/2021)

1. Al fine di aggiornare i riferimenti normativi vigenti in materia di pianificazione di protezione civile, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell’articolo 55 le parole «strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Test

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Art. 24 - (Modifica all’articolo 18 della l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale

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Art. 25 - (Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 29/2022)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29 (Modifiche al Titolo I, Capo XX, Sezione I, della

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Art. 26 - Art. 28 - Omissis

 

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Art. 29 - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2022)

1. All’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 �

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Art. 30 - (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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Art. 31 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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