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Deliberaz. C.R. Lazio 02/08/2019, n. 5

Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).
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Testo del provvedimento


IL CONSIGLIO REGIONALE


VISTO lo Statuto;

VISTA la Convenzione europea sul paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato Codice, e in particolare:

- l’articolo 135, comma 1, in base al quale “le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici” e la “elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c), e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”;

- l’articolo 143, comma 2, in base al quale le singole Regioni e il Ministero stipulano intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e “Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 21, 22 e 23 che disciplinano la formazione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR);

PREMESSO che, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 24/1998, sono stati approvati i Piani territoriali paesistici della Regione (PTP) e che ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge regionale “Entro il 14 febbraio 2020, la Regione procede all’approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale (…)”;

PREMESSO che la redazione del PTPR è stata affidata al personale delle strutture della Giunta regionale e principalmente alla struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica e si è sviluppata sulla base del “Programma di lavoro per la redazione del PTPR”, approvato con deliberazioni della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 5109 e 16 novembre 1999, n. 5515;

PREMESSO che il PTPR è stato predisposto sulla base della stipula di un preliminare “Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto il 9 febbraio 1999 fra Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e l’Università di Roma Tre – DIPSA, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 1998, n. 5814;

PREMESSO che in attuazione dell’Accordo sottoscritto è stato istituito, con deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 1999, n. 5586 un Comitato tecnico scientifico (CTS) per la redazione del piano, nominato con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2000, n. 84;

CONSIDERATO che nel 2004 è entrato in vigore il Codice che ha innovato la precedente legislazione statale in materia e che, pertanto, in riferimento all’entrata in vigore del Codice e delle successive versioni, ai sensi dell’articolo 36quater, comma 1quater, della l.r. 24/1998 “Nelle more dell’adeguamento della presente legge al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, il primo PTPR è redatto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 156 del suddetto codice, tenendo conto anche delle nuove disposizioni sostanziali e procedurali concernenti i beni paesaggistici introdotte dal codice medesimo.”;

DATO ATTO che in particolare il PTPR ha dato attuazione alla disposizione del Codice di cui all’articolo 143, comma 1, lettera d), individuando i beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), e, in particolare, i seguenti beni del patrimonio identitario regionale: “Aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie”, “Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”, “Borghi dell'architettura rurale e beni singoli dell'architettura rurale e relativa fascia di rispetto”, “Beni puntuali e lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e fascia di rispetto”, “Canali delle bonifiche agrarie e relative fasce di rispetto”, “Beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e la relativa fascia di rispetto” e ne ha definito le relative prescrizioni d’uso;

CONSIDERATO che l’elaborazione del piano è stata finalizzata, ai sensi dell’articolo 156 del Codice, anche alla verifica e all’adeguamento dei PTP vigenti che saranno sostituiti dal PTPR approvato, ad esclusione del PTP di Roma ambito 15/12 “Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”;

CONSIDERATO che il PTPR rinvia, per la porzione di territorio interna al Comune di Roma nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti, a quanto previsto dal PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70;

CONSIDERATO che le prescrizioni del PTPR, per i diversi ambiti di paesaggio individuati in applicazione dell’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice, assumono efficacia, anche ai fini dell’articolo 141bis del Codice, per i beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera a), ivi compresi quelli di cui all’articolo 157 del medesimo Codice;

DATO ATTO che l’attività precedente l’adozione del Piano ha visto la partecipazione dei comuni, che hanno presentato specifiche proposte di modifica ai PTP vigenti ai sensi dell&rs

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