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L. R. Friuli Venezia Giulia 29/12/2016, n. 24

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/05/2017, n. 15
- L.R. 21/07/2017, n. 27
- L.R. 04/08/2017, n. 31
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3380330 4118943
Art. 1 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3, e 4 ter, comma 5), è sostituita dalla seguente:


Classi dimensionali Comuni - abitanti

Zone Territoriali Omogenee

A

B

C

D

E

F

<10.000

18

12

9

12

6

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3380330 4118944
Art. 2 - (Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Tarvisio e approvato con decreto del Presidente della Regione il 21 luglio 2011, n. 173 (Approvazione accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Comune di Tarvisio rispettivamente in data 8 luglio 2011 e 6 luglio 2011), e concesso con decreto n. 2047 di data 25 novembre 2011, mantenendo la finalità del medesimo rispetto l'adeguamento in materia di sicurezza degli immobili facenti parte del complesso ex Weissenfels e a seguito dell'individuazione della priorità d'intervento su ulteriori immobili del medesimo comparto, anche riconoscendo le spese antecedentemente sostenute.

2. In relazione al finanziamento di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Tarvisio alla Direzione centrale competente in materia di promozione economica nei territori montani, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare e della rendicontazione della spesa antecedentemente sostenuta. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4-8. Omissis

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai fini di cui al comma 10 le assegnazioni delle risorse concesse all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) che alla data del 28 febbraio 2017 risultino non impegnabili a causa di insufficienza di domande sul canale contributivo, per un importo massimo pari a 800.000 euro.

10.

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Art. 3 - (Risorse agricole e forestali)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), dopo parola “infrastrutture” sono inserite le seguenti: “e degli interventi di miglioramento fondiario”.

2-6. Omissis

7. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono a

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Art. 4 - (Tutela dell'ambiente e energia)

1. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole “a tempo determinato” sono aggiunte le seguenti: “di durata quinquennale. La retribuzione è equiparata a quella di Direttore centrale della Regione”;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole “dall'1 gennaio 2017” sono aggiunte le seguenti: “ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'a

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Art. 5 - (Assetto del territorio e edilizia)

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono inseriti i seguenti:

“15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento.

15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi.

15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis.”.

2. La lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituita dalla seguente:

“b) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo.”.

3. Omissis

4. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

“6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili. A tal fine i Comuni presentano la richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di biodiversità. Con il provvedimento di concessione del contributo sono determinate le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa.”.

5. Omissis

6. All'articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: “ Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il program

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3380330 4118948
Art. 6 - (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. All'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole “fino al 75 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 100 per cento”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di pro

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Art. 7 - Omissis


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3380330 4118950
Art. 8 - (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. All’articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole “soggetti in condizione di svantaggio occupazionale” sono aggiunte le seguenti: “, così come individuati con regolamento regionale”;

b) il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 9 - (Salute e politiche sociali)

1. Omissis

2. I commi da 1 a 5 dell’articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati),

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Art. 10 - (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Omissis

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

“5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto

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